Approfondimento sulla tassazione dei redditi finanziari: la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi*
Data pubblicazione: 14 marzo 2024
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Il sistema tributario italiano si fa specchio delle dinamiche sociali cui è tenuto a regolare; non deve quindi sorprendere l’attenzione che la legge delega riserva – all’interno di una più ampia riforma fiscale – alla riorganizzazione sostanziale della tassazione dei redditi finanziari.
IL SISTEMA DI TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI: REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI
Attualmente, ciò che contraddistingue il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria (o redditi finanziari) è la distinzione in due differenti categorie: quella dei “redditi di capitale”, disciplinati dall’art. 44 del Tuir, e quella dei “redditi diversi”, regolati dall’articolo 67.
Semplificando: nella prima categoria sono tendenzialmente ricompresi i frutti civili quali interessi e dividendi; mentre la seconda racchiude le plusvalenze da cessione di partecipazioni (capital gain).
ANOMALIE DEL SISTEMA IMPOSITIVO DEI REDDITI FINANZIARI: IMPOSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE
Questa dicotomia è alla base di una delle principali anomalie del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria: l’impossibilità di compensare (almeno nei regimi del risparmio amministrato e dichiarativo) i redditi positivi di una categoria con i componenti negativi dell’altra.
Non è pertanto ammesso, ad esempio, compensare un dividendo percepito con una minusvalenza derivante dalla compravendita di partecipazioni sociali. L’esempio più calzante è, probabilmente, quello dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento (cosiddetti Oicr), i quali possono assumere, in capo al percettore, sia la veste di redditi di capitale (qualora positivi) sia di redditi diversi di natura finanziaria (se negativi), pregiudicandone la compensazione diretta.
Tali discrasie incidono sulle dinamiche del mercato dei capitali, pregiudicandone l’efficienza, oltre che a favorire scelte di portafoglio finalizzate alla classificazione del reddito nell’una o nell’altra categoria, secondo logiche di convenienza fiscale.
RIFORMA FISCALE IN ITALIA: LA LEGGE DELEGA E LA NUOVA CATEGORIZZAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI
L’art. 5 (comma 1, lett. d) della Legge delega, chiedendo al Governo una più ampia revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, prevede altresì specifiche disposizioni per sopperire gli effetti distorsivi dell’attuale tassazione dei redditi di natura finanziaria, imponendone “l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria”.
CAMBIAMENTI PROPOSTI PER LA COMPENSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI
Oltre al superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, al legislatore delegato sono poste ulteriori indicazioni circa le modalità di determinazione dei redditi finanziari, prevedendo “la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti”.
Con riferimento, invece, alle modalità di prelievo impositivo, esso dovrà essere attuativo mediante “l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare”.
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI E BENEFICI PROPOSTI
Il superamento del limite alla compensazione, attualmente vincolante numerosi investitori, sarà garantito dal risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria “ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi”; ma non solo.
POSSIBILITÀ DI RIPORTO DELLE ECCEDENZE NEGATIVE
In fase di attuazione, si legge, dovrà essere garantita la possibilità di riportare le eccedenze negative conseguite “nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione”, così che il beneficio del relativo utilizzo in compensazione non sia confinato al solo anno di conseguimento.
*Fonte: Riforma fiscale: redditi finanziari e nuove prospettive di tassazione | We Wealth (we-wealth.com)
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